Scade il 27 dicembre 2017 l’acconto IVA nulla di cambiato rispetto agli altri anni, vediamo comunque i tre metodi per calcolarlo:
Il metodo storico, prevede che il versamento venga effettuato sulla base di una semplice operazione matematica: dovrà essere versato l’88% dell’importo dovuto (versato o meno), con riferimento al relativo mese o trimestre dell’anno precedente, con alcune specifiche. In buona sostanza la base di calcolo sarà data, per i mensili, dall’IVA a debito relativa al mese di dicembre dell’anno scorso. Per i trimestrali il dato base sarà costituito dalla liquidazione IVA annuale dell’anno scorso, senza considerare l’acconto IVA eventualmente versato e gli interessi 1%. Per i trimestrali ‘speciali’ il riferimento sarà, invece, il quarto trimestre dell’anno precedente. I dati necessari al conteggio sono rinvenibili nel quadro H della dichiarazione IVA, quadro che, ricordiamo, non è influenzato dall’eventuale IVA dovuta a seguito di adeguamento agli studi di settore o ai parametri; questo valore, infatti, non deve essere considerato nella base di calcolo dell’acconto IVA.
Laddove fosse cambiata la periodicità di liquidazione occorrerà allinearsi alla nuova periodicità, pertanto un contribuente ora mensile e l’anno scorso trimestrale dovrà mantenere quale riferimento 1/3 (un terzo) della liquidazione IVA annuale dell’anno scorso (sempre senza acconto e senza interessi), viceversa un contribuente ora trimestrale e l’anno scorso mensile, dovrà computare quale base la sommatoria delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre dell’anno scorso, non considerando un eventuale riporto di credito precedente e l’eventuale acconto versato.
Il metodo previsionale, invece, consiste sostanzialmente in una ipotesi. Il contribuente non sarà passibile di sanzione se verserà almeno l’88% dell’IVA dovuta per il proprio periodo di riferimento (mensile o trimestrale), senza considerare l’eventuale riporto di credito del periodo precedente.
Infine il metodo calcolato, più preciso, il contribuente potrà infatti versare il 100% del risultato ottenuto effettuando una liquidazione IVA specifica, che ‘fotografa’ la situazione al 20 dicembre. Sarà quindi predisposto un apposito conteggio per l’acconto IVA, che permette di mettere il contribuente al riparo dalle eventuali sanzioni che potrebbero invece scaturire dall’utilizzo del metodo previsionale, essendo il metodo calcolato slegato dal risultato che, a conguaglio, si otterrà sul mese o trimestre di riferimento.
Per quanto riguarda l’Iva a credito, rileveranno le operazioni passive registrate fino alla data del 20 dicembre.
La normativa impone che vengano considerate tutte le operazioni attive effettuate entro il 20 dicembre.
Attenzione alla differenza tra operazioni effettuate ed operazioni registrate.
Infatti, per quanto riguarda le operazioni attive (Iva a debito) dovranno confluire nel conteggio tutte le operazioni poste in essere entro il 20 dicembre, fatturate o meno. Rilevano le operazioni soggette a registrazione, ma anche quelle i cui termini di registrazione non sono ancora scaduti.
Un’ultima annotazione meritano i contribuenti che hanno optato per la determinazione dell’IVA per cassa: per costoro, laddove non ci si volesse fermare alle risultanze storiche, occorrerà fare una vera e propria corsa contro il tempo per contabilizzare le movimentazioni finanziarie che, di riflesso, determinano l’esigibilità (e la detraibilità dell’IVA). In caso di acconto previsionale occorrerà quindi immaginare gli incassi ed i pagamenti del periodo di riferimento, e in caso di acconto calcolato avere tutta la movimentazione finanziaria aggiornata al 20 dicembre.