Anche quest’anno la Legge di stabilità prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore
- dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria
- delle partecipazioni in società non quotate posseduti
- dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa,
- società semplici
- società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR
- enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.
Sulla base della presente disposizione
1° gennaio 2018 | il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore. |
30 giugno 2018 | il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale |
Inoltre, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2017 dall’articolo 1, comma 555 della legge n. 232 del 2016, la misura dell’imposta sostitutiva è all’8% sul valore rideterminato delle partecipazioni non qualificate, delle partecipazioni qualificate e dei terreni.